lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 468 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri della provincia di Novara, e dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri del comune di Perugia. (GU n.154 del 19-06-1962 - Suppl. Ordinario n. 2) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-7-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visto per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1951, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani - Sindacato Barbieri e Parrucchieri - e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -; Visto, per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 8 dicembre 1955, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri stipulato tra la Categoria Artigiani Barbieri assistita dalla Federazione Liberi Artigiani e la Categoria Lavoranti Barbieri, assistita dalla Camera Confederale del Lavoro: Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Novara in data 22 agosto 1961, n. 11 della provincia di Perugia in data 15 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1951, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri; - per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 8 dicembre 1955, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di barbieri; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri della provincia di Novara, e di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri del comune di Perugia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 84. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.