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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 47 - Normattiva

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 47 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 gennaio 1952, n. 47 Concorsi speciali a posti di grado 8° del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile. (GU n.35 del 11-02-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-2-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I posti di grado 8° del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile, che, fermo restando l'accantonamento a norma dell'art. 1 della legge 1 dicembre 1949, n. 868, siano disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti mediante concorsi speciali per esame, ai quali possono partecipare:

  1. a)gli ingegneri principali del Corpo del genio civile che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno due anni di anzianità nel grado nonché gli ingegneri dello stesso Corpo che all'atto del loro inquadramento in ruolo avevano prestato sei anni di servizio nei ruoli tecnici del gruppo A, civili o militari, di altre amministrazioni dello Stato, ovvero otto anni di servizio con la qualifica di impiegati tecnici non di ruolo di 1ª categoria presso le Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste;
  2. b)gli impiegati di ruoli tecnici di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno sei anni di servizio nei ruoli predetti;
  3. c)gli impiegati tecnici non di ruolo, assunti con la qualifica di 1ª categoria dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno dodici anni di ininterrotto servizio con la qualifica di ingegnere, alle dipendenze delle Amministrazioni predette o dei consorzi di bonifica. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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