DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1956, n. 47 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clic
ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1956, n. 47 ultimo aggiornamento all'atto: 26/04/1956 --> Provvidenze a favore dei Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio
- note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 1956, n. 291 (in G.U. 26/04/1956, n.101). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1956) (GU n.46 del 24-02-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-4-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare provvidenze per i Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1 Nei Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, che saranno indicati con decreti del Ministro per l'interno, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i termini di prescrizione e di decadenza, tanto legali quanto convenzionali, scaduti o da scadere dal 1° al 29 febbraio 1956, sono prorogati fino a tutto il giorno ((31 marzo 1956)) . Parimenti la data della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, scaduti o da scadere tra il 1° e il 29 febbraio 1956, sempre nei Comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma, è prorogata al giorno 15 marzo
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