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LEGGE 23 febbraio 1982, n. 47 - Normattiva

LEGGE 23 febbraio 1982, n. 47 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 febbraio 1982, n. 47 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614. (GU n.57 del 27-02-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-2-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente: "Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614", con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 40 indicato nel precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel numero 1 del terzo comma dello stesso articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1 gennaio 1981 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro definitiva ricostruzione e agibilità, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate"; dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "Le imprese artigiane ed industriali, manifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere, site nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, che siano state ricostruite o totalmente o parzialmente in misura superiore al cinquanta per cento del valore degli impianti fissi risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate nuove imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, purché gli investimenti non superino il limite previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In relazione a detto limite, le imprese alberghiere sono equiparate alle piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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