LEGGE 18 febbraio 1983, n. 47 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 febbraio 1983, n. 47 Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (GU n.55 del 25-02-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-3-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA La seguente legge: Art. 1 Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:
- a)60 contributi mensili;
- b)260 contributi settimanali;
- c)465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
- d)310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
- e)125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresì concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione: 36 contributi mensili; 156 contributi settimanali; 279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini; 186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani; 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432. Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani. Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi