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LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47 - Normattiva

LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47 ultimo aggiornamento all'atto: 09/10/2024 --> Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2024) (GU n.53 del 02-03-1985 - Suppl. Ordinario n. 13) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I. NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA.SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 1 2 3orig. 4orig. 5orig. 6agg.1 orig. 7agg.2 agg.1 orig. 8orig. 9orig. 10orig. 11orig. 12orig. 13orig. 14orig. 15orig. 16orig. 17agg.1 orig. 18agg.1 orig. 19orig. 20agg.1 orig. 21orig. 22orig. 23 CAPO II. SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE URBANISTICHE ED EDILIZIE. 24 25agg.1 orig. 26agg.1 orig. 27orig. 28 CAPO III. RECUPERO URBANISTICO DI INSEDIAMENTI ABUSIVI. 29orig. 30 CAPO IV. OPERE SANABILI. SOGGETTI LEGITTIMATI. CONSERVAZIONE DEI RAPPORTISORTI SULLA BASE DI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI. 31 32agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 33 34agg.1 orig. 35agg.3 agg.2 agg.1 orig. 36agg.1 orig. 37orig. 38agg.2 agg.1 orig. 39orig. 40agg.3 agg.2 agg.1 orig. 41orig. 42 43orig. 44agg.2 agg.1 orig. CAPO V. DISPOSIZIONI FINALI. 45agg.1 orig. 46agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 47orig. 47 bis 48agg.2 agg.1 orig. 49 50 51orig. 52agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegati Tabella Tabellaagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-3-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Legge-quadro) Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dai capi I, II e III della presente legge. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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