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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 470 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 470 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 470 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino. (GU n.174 del 13-07-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-7-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.

  1. - All'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in gerontologia e geriatria. Dopo l'art. 176 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria. Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria Art.
  2. - Il corso per il conseguimento del diploma di specialista in gerontologia e geriatria ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di sei per ogni anno di corso (totale 18). Art.
  3. - Sono previsti 12 insegnamenti (8 annuali e 4 biennali) con obbligo di esame, così ripartiti: 1° Anno: 1) Biologia della senescenza (annuale); 2) Fisiopatologia della senescenza (biennale I); 3) Semeiologia della senescenza (biennale I); 4) Anatomia patologica (biennale I); 5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale). 2° Anno: 1) Fisiopatologia della senescenza (biennale II); 2) Semeiologia della senescenza (biennale II); 3) Anatomia patologica (biennale II); 4) Clinica geriatrica e terapia (biennale I); 5) Chirurgia geriatrica (annuale); 6) Radiologia e radioterapia (annuale); 7) Neurologia (annuale). 3° Anno: 1) Clinica geriatrica e terapia (biennale II); 2) Tecniche di riabilitazione (annuale); 3) Psichiatria (annuale); 4) Medicina sociale (annuale). Art.
  4. - Durante il terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali inerenti la cura e l'assistenza dell'anziano. Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni ed i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola. Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma. L'ammissione alla scuola avverrà previo colloquio da tenersi all'inizio dell'anno e su domande contenute in un apposito questionario redatto dal direttore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n.
  5. - CARUSO Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.
  6. - All'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in gerontologia e geriatria. Dopo l'art. 176 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria. Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria Art.
  7. - Il corso per il conseguimento del diploma di specialista in gerontologia e geriatria ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di sei per ogni anno di corso (totale 18). Art.
  8. - Sono previsti 12 insegnamenti (8 annuali e 4 biennali) con obbligo di esame, così ripartiti: 1° Anno: 1) Biologia della senescenza (annuale); 2) Fisiopatologia della senescenza (biennale I); 3) Semeiologia della senescenza (biennale I); 4) Anatomia patologica (biennale I); 5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale). 2° Anno: 1) Fisiopatologia della senescenza (biennale II); 2) Semeiologia della senescenza (biennale II); 3) Anatomia patologica (biennale II); 4) Clinica geriatrica e terapia (biennale I); 5) Chirurgia geriatrica (annuale); 6) Radiologia e radioterapia (annuale); 7) Neurologia (annuale). 3° Anno: 1) Clinica geriatrica e terapia (biennale II); 2) Tecniche di riabilitazione (annuale); 3) Psichiatria (annuale); 4) Medicina sociale (annuale). Art.
  9. - Durante il terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali inerenti la cura e l'assistenza dell'anziano. Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni ed i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola. Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma. L'ammissione alla scuola avverrà previo colloquio da tenersi all'inizio dell'anno e su domande contenute in un apposito questionario redatto dal direttore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n.
  10. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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