← Italia

LEGGE 8 novembre 1995, n. 470 - Normattiva

LEGGE 8 novembre 1995, n. 470 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 novembre 1995, n. 470 Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche. note: Entrata in vigore del decreto: 28/11/1995 (GU n.265 del 13-11-1995) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-11-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, le lettere

  1. a)e
  2. b)sono sostituite dalle seguenti: "
  3. a)una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
  4. b)una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione". 2. I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 novembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: DINI Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "3. Sono altresì dovuti, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, i seguenti contributi:
  5. a)una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
  6. b)una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.