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LEGGE 28 ottobre 1988, n. 473 - Normattiva

LEGGE 28 ottobre 1988, n. 473 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 ottobre 1988, n. 473 Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802. note: Entrata in vigore della legge: 10/11/1988 (GU n.263 del 09-11-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-11-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unità di misura, sono apportate le modifiche seguenti:

  1. a)la definizione dell'unità di lunghezza di cui al punto 1.1 del capitolo I è sostituita dalla seguente: "Unità di lunghezza. Il metro è la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299792458 di secondo. (17a CGPM, 1983, Ris. 1)";
  2. b)nel capitolo I, punto 4: 1) la tabella è completata con le voci seguenti: " =============================================================== Unità GRANDEZZA ____________________________________________ Nome Simbolo Valore ____________________________________________ Pressione sangui- millimetro di mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa gna e pressione mercurio (*) degli altri liquidi organici -28 2 Sezione efficace barn b 1 b = 10 m 2) il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente: "I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10(Elevato al Quadrato)a è tuttavia denominato 'ettarò";
  3. c)nel capitolo II: 1) è soppressa l'unità di misura per la pressione sanguigna che figura nella tabella; 2) il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente: "I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unità ed ai simboli della presente tabella, ad eccezione del simbolo g ". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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