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DECRETO-LEGGE 27 luglio 1982, n. 474 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 27 luglio 1982, n. 474 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 27 luglio 1982, n. 474 ultimo aggiornamento all'atto: 24/09/1982 --> Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n.

  1. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 09 settembre 1982, n. 674 (in G.U. 24/09/1982, n.264). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1982) (GU n.204 del 27-07-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-7-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale è stato istituito il Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981; Visto l'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12; Visto il decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275; Vista la legge 10 maggio 1982, n. 271; Ritenuta la necessità e l'urgenza - al fine di sopperire alle gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse all'assunzione del personale da destinare agli incombenti collegati all'assunzione del contenzioso degli enti soppressi - di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 La sospensione dei termini sostanziali e processuali, di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, disposta fino al 31 luglio 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre
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