lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 475 Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino. (GU n.183 del 14-07-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 29-7-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 37 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: finanza aziendale; economia delle aziende di credito; tecnologia dei cicli produttivi; organizzazione delle imprese industriali; tecnica delle operazioni di borsa; analisi economica; economia monetaria e creditizia; economia internazionale; economia e politica industriale; economia e politica del lavoro; scienza delle finanze e diritto finanziario 2.; economia e politica del territorio; economia politica 3°; diritto sindacale italiano e comparato; diritto della previdenza sociale; diritto delle assicurazioni; diritto regionale; scienza dell'amministrazione; diritto privato comparato; diritto agrario; legislazione urbanistica; elaboratori elettronici e sistemi meccanografici; ricerca operativa; matematica applicata all'economia; teoria dei campioni; statistica metodologica; metodologia e tecnica della ricerca sociale; statistica aziendale; economia della popolazione; sociologia del lavoro e dell'industria; sociologia urbana e rurale; sociologia politica; sociologia economica; storia economica dei Paesi in via di sviluppo; storia della popolazione. Art. 39 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di teoria e storia della storiografia. Art. 106 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: I Gruppo: scienza della terra; fisica ambientale. II Gruppo: rilevamento e trattamento dei dati; modelli e simulazione di sistemi; analisi delle decisioni. Art. 108 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: rilevamento geologico; sedimentologia; geotecnica; idrogeologia; petrografia applicata; paleoecologia; palinologia; oceanografia fisica. Art. 109 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: immunogenetica; citogenetica; enzimologia; virologia; idrobiologia e pescicoltura; biologia dello sviluppo. L'art. 112, relativo alle propedeuticità, è modificato nel senso che i commi terzo e quinto sono abrogati è sostituiti dal seguente: Corso di laurea in scienze geologiche Non si puo essere ammessi se non si e superato a sostenere l'esame di: l'esame di: fisica sperimentale istituzioni di matematiche petrografia mineralogia geologia chimica generale ed inorganica con elementi di organica petrografia paleontologia geologia applicata geologia fisica terrestre fisica sperimentale geologia Corso di laurea in scienze biologiche Non si puo essere ammessi se non si e superato a sostenere l'esame di: l'esame di: fisica istituzioni di matematiche chimica organica chimica generale ed inorganica anatomia comparata chimica biologica fisica chimica organica fisiologia generale anatomia umana Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 47 Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 37 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: finanza aziendale; economia delle aziende di credito; tecnologia dei cicli produttivi; organizzazione delle imprese industriali; tecnica delle operazioni di borsa; analisi economica; economia monetaria e creditizia; economia internazionale; economia e politica industriale; economia e politica del lavoro; scienza delle finanze e diritto finanziario 2.; economia e politica del territorio; economia politica 3°; diritto sindacale italiano e comparato; diritto della previdenza sociale; diritto delle assicurazioni; diritto regionale; scienza dell'amministrazione; diritto privato comparato; diritto agrario; legislazione urbanistica; elaboratori elettronici e sistemi meccanografici; ricerca operativa; matematica applicata all'economia; teoria dei campioni; statistica metodologica; metodologia e tecnica della ricerca sociale; statistica aziendale; economia della popolazione; sociologia del lavoro e dell'industria; sociologia urbana e rurale; sociologia politica; sociologia economica; storia economica dei Paesi in via di sviluppo; storia della popolazione. Art. 39 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di teoria e storia della storiografia. Art. 106 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: I Gruppo: scienza della terra; fisica ambientale. II Gruppo: rilevamento e trattamento dei dati; modelli e simulazione di sistemi; analisi delle decisioni. Art. 108 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: rilevamento geologico; sedimentologia; geotecnica; idrogeologia; petrografia applicata; paleoecologia; palinologia; oceanografia fisica. Art. 109 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: immunogenetica; citogenetica; enzimologia; virologia; idrobiologia e pescicoltura; biologia dello sviluppo. L'art. 112, relativo alle propedeuticità, è modificato nel senso che i commi terzo e quinto sono abrogati è sostituiti dal seguente: Corso di laurea in scienze geologiche Non si puo essere ammessi se non si e superato a sostenere l'esame di: l'esame di: fisica sperimentale istituzioni di matematiche petrografia mineralogia geologia chimica generale ed inorganica con elementi di organica petrografia paleontologia geologia applicata geologia fisica terrestre fisica sperimentale geologia Corso di laurea in scienze biologiche Non si puo essere ammessi se non si e superato a sostenere l'esame di: l'esame di: fisica istituzioni di matematiche chimica organica chimica generale ed inorganica anatomia comparata chimica biologica fisica chimica organica fisiologia generale anatomia umana Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 47 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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