lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 475 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna. (GU n.268 del 29-09-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-10-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 458, 459, 460, 461, 462 e 463, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia Art. 458. - Il corso di studi per la specializzazione in ginecologia e ostetricia ha la durata di quattro anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Art. 459. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore è nominato dalla facoltà di medicina e chirurgia per un anno ed è sempre riconfermabile. Egli presiede il consiglio della scuola costituito a norma dell'art. 187 ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto. Art. 460. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti ai quattro anni di corso. Art. 461. - Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza alle lezioni cattedratiche, esercitazioni, seminari, ecc., debbono effettuare esercitazioni pratiche nei reparti per non meno di dieci mesi su dodici all'anno. La scelta dei mesi di permesso è in facoltà del consiglio della scuola a seconda dell'epoca delle lezioni e delle esigenze di servizio nella clinica. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. La sessione di esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di novembre. La frequenza degli iscritti deve essere convalidata e confermata dalla firma degli insegnanti delle rispettive materie. Art. 462. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.