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DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 475 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 475 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cl

icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 475 ultimo aggiornamento all'atto: 11/03/1997 --> Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca. note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-

  1. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1996, n. 573 (in G.U. 12/11/1996, n.265). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1997) (GU n.217 del 16-09-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3orig. 4orig. 5 6orig. 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-9-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le università e per gli enti di ricerca, nonché per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e della riabilitazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1
  2. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e
  3. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  4. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno
  5. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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