DECRETO 25 settembre 1997, n. 475 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca q
ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 25 settembre 1997, n. 475 Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali. note: Entrata in vigore del decreto: 27-1-1998 (GU n.8 del 12-01-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-1-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto il comma l dell'articolo 107 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale; Visto l'articolo 110 del citato decreto legislativo n. 77 del 1995, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente; Considerati i dati relativi all'anno 1994, in possesso del Ministero dell'interno, concernenti le spese di funzionamento e le spese di investimento degli enti locali, nonché le correlate medie procapite; Sentiti il Ministro di grazia e giustizia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 9 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 30 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economicofinanziaria dei comuni e delle province epari all'importo indicato nella tabella A, allegata al presente regolamento, con riferimento al tipo di ente ed alla fascia demografica. L'importo risultante dalla tabella è maggiorato:
- a)sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente regolamento;
- b)sino ad un massimo del l0 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimento procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente regolamento. 2. Le maggiorazioni di cui al comma l, lettere
- a)e b), sono cumulabili tra loro. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) è il seguente: "Art. 107 (Compenso dei revisori). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale". - Il testo dell'art. 110 del citato D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente: "Art. 110 (Determinazione delle classi demografiche e della popolazione residente). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
- a)comuni con meno di 500 abitanti;
- b)comuni da 500 a 999 abitanti;
- c)comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- d)comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- e)comuni da 3.000 a 3.999 abitanti;
- f)comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- g)comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- h)comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- i)comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- l)comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- m)comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- n)comuni da 500.000 abitanti ed oltre. 2. Per le disposizioni del presente decreto legislativo che fanno riferimento alla popolazione degli enti locali va considerata, se non diversamente disciplinato, per i comuni e le province la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, ovvero secondo i dati UNCEM per le comunità montane. 3. Per le comunità montane ed i comuni di nuova istituzione viene utilizzato l'ultimo dato disponibile riferito alla popolazione". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi