to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1948, n. 477 ultimo aggiornamento all'atto: 09/03/1953 --> Indennità speciale e assegno speciale spettanti agli ufficiali collocati nella riserva, in ausiliaria od in congedo assoluto. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953) (GU n.116 del 20-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948: Art. 1 L'ultimo comma dell'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, è sostituito dal seguente: "L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche agli ufficiali collocati nella riserva che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 34, in aggiunta al trattamento di pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore) previsti dai commi suddetti. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 la indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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