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LEGGE 21 maggio 1952, n. 477 - Normattiva

LEGGE 21 maggio 1952, n. 477 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 maggio 1952, n. 477 Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare. (GU n.120 del 24-05-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-6-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 luglio 1952, l'aliquota della imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria C-1 accertati al nome di persone fisiche è stabilita nella misura dell'8 per cento. Ferma restando l'esenzione fino a 240.000 lire a norma dell'art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, l'aliquota stabilita nel comma precedente è ridotta dalla medesima data alla metà, per la parte di reddito eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.

  1. È parimenti ridotta alla metà l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B, accertati al nome di persone fisiche, per la parte eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.
  2. Ove concorrano redditi di categoria B e di categoria C-1, la riduzione dell'aliquota viene applicata prima ai redditi di categoria C-1 e poi ai redditi di categoria B, sempre nel limite complessivo di lire 960.
  3. L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo spettano, a decorrere dal 1 luglio 1952, anche alle cooperative di lavoro comunque costituite ed alle società non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita, quando hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi e l'attività sociale è esercitata prevalentemente mediante prestazione di lavoro da parte dei soci. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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