LEGGE 4 dicembre 1992, n. 477 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 dicembre 1992, n. 477 Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile. note: Entrata in vigore della legge: 27-12-1992 (GU n.292 del 12-12-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-12-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente: "Art. 35 (Delega al Governo in materia penale). -
- Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38".
- L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente: "Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). -
- Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 3 gennaio 1995".
- L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente: "Art. 49 (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni). -
- Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 3 gennaio 1994". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 36 e 37 della legge n. 374/1991 è il seguente: "Art.
- (Competenza in materia penale del giudice di pace). -
- Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purché tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale". "Art.
- (Procedimento penale innanzi al giudice di pace). -
- Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i princìpi di cui all'art. 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice.
- Si applica la procedura prevista dall'art. 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla metà". - Il testo dell'art. 38 della legge n. 374/1991, sostituito dal comma 2, era il seguente: "Art.
- (Entrata in vigore del decreto legislativo). -
- Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 35 entra in vigore il 1 gennaio 1994". - Il testo dell'art. 49 della legge n. 374/1991, sostituito dal comma 3, era il seguente: "Art.
- (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni). -
- Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1993". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi