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LEGGE 1 agosto 1969, n. 478 - Normattiva

LEGGE 1 agosto 1969, n. 478 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 agosto 1969, n. 478 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili. (GU n.201 del 07-08-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 8-8-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le seguenti modificazioni: all'articolo 2 le parole: fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: fino al 31 dicembre 1969; all'articolo 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1 gennaio 1970; dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente articolo 6-bis: È prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni. Sono altresì prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni; all'articolo 8 sono aggiunte le parole: Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento; dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente articolo 8-bis: La voce doganale ex 53.02

  1. a)"Peli fini o grossolani, in massa; peli fini", inclusa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, nella tabella dei prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio all'importazione ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, è modificata come segue: ===================================================================== | | Aliquota di imposta Numero | |--------------------------- e lettera | Denominazione della merce| Da restituire|Di conguaglio della tariffa| | sui prodotti| sui prodotti doganale | | esportati | importati -------------|--------------------------|--------------|------------ ex 53.02 |Peli fini o grossolani, | | |in massa: | | | ex B. altri: | | | ex II peli fini: | | |
  2. a)di coniglio d'angora| (
  3. a)3,60 | (
  4. a)3,60 |
  5. b)di coniglio (escluso| | |il coniglio d'angora), le-| | |pre, castoro, nutria e to-| | |po muschiato..............| (
  6. a)3,60 | (
  7. a)3,60 (
  8. a)Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3. l'articolo 9 è sostituito con il seguente: Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è abrogato. Per il cotone di produzione nazionale depurato da(semi, l'imposta generale sull'entrata è dovuta con modalità e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni; dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti: Art. 9-bis. - L'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificato dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, e prorogate dal decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155, è sostituito dal seguente: "L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti". Art. 9-ter. - Le lettere a),
  9. b)e
  10. c)del primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, sono sostituite dalle seguenti: "
  11. a)prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,35 per cento;
  12. b)prodotti elencati nella tabella allegato
  13. b)alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,90 per cento;
  14. c)prodotti elencati nella tabella allegato
  15. c)alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 2,50 per cento"; l'articolo 10 è sostituito con il seguente: Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative allo accertamento e alla repressione delle violazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 agosto 1969 SARAGAT RUMOR - REALE - COLOMBO - PRETI - TANASSI - V. COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (3)

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