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LEGGE 13 agosto 1984, n. 478 - Normattiva

LEGGE 13 agosto 1984, n. 478 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 agosto 1984, n. 478 Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori. (GU n.229 del 21-08-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-9-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue: il terzo comma è sostituito dal seguente: "La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario. I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola".
  2. Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità a professore associato per la prima e la seconda tornata possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma, integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso la scuola. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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