lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. 479 ultimo aggiornamento all'atto: 08/07/1977 --> Regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, relativo alla periodicità delle visite mediche per i minori occupati in attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/1977) (GU n.258 del 27-09-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-7-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 9 e 10 della legge 17 ottobre 1967, n. 977; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e le foreste, per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 L'idoneità dei minori di età ((e dei giovani dai 18 ai 21 anni di età)) occupati in attività non industriali, comprese quelle agricole, anche in aziende a coltivazione diretta, che espongono all'azione delle sostanze indicate nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, deve essere accertata mediante visite mediche periodiche ad intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella stessa, salva l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del suddetto decreto nei casi da essi previsti. Si applica il numero 55 della tabella di cui al comma precedente a tutte le lavorazioni che comportano l'apprestamento di cure agli animali o il contatto con essi, con i loro rifiuti o con ogni altra materia infetta o contaminata. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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