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LEGGE 25 novembre 1987, n. 479 - Normattiva

LEGGE 25 novembre 1987, n. 479 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 novembre 1987, n. 479 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari. note: Entrata in vigore della legge:26/11/

  1. (GU n.277 del 26-11-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 26-11-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
  2. Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 3: al comma 1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza". L'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art.
  3. -
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituiti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, e dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, inserito dall'articolo 4, si applicano alle nomine relative ai procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche quando la nomina sia stata disposta con decreto del presidente della corte d'appello".
  5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 maggio 1987, n. 208, e 27 luglio 1987, n.
  6. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 novembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 26 settembre
  7. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 17 dicembre
  8. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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