DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto
clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479 ultimo aggiornamento all'atto: 16/12/2023 --> Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza. note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023) (GU n.178 del 01-08-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4orig. 5 6 7 8orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-8-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni di carattere generale 1. Il presente decreto legislativo determina principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti pubblici:
- a)l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- b)l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi;
- c)l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per quanto attiene alla materia infortunistica;
- d)l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ente istituito dall'art. 2 del presente decreto legislativo, per quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare. 2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi vaolre di legge e i regolamenti. - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: "Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronuziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
- a)l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c)le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d)l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e)(soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte delle legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi