i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 21 novembre 1987, n. 480 Concessione di un aiuto ai produttori di vino che, nella campagna vitivinicola 1987-88, hanno utilizzato mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione. (GU n.277 del 26-11-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-11-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, il quale prevede che nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dell'art. 8 del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto; Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 1 citato nella precedente premessa, il quale stabilisce che per la campagna vitivinicola 1987-88 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e di vino a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1; Visto il decreto ministeriale in data 11 settembre 1987 ed i successivi decreti di integrazione, con i quali per la campagna vitivinicola 1987-88 è stato autorizzato, in determinate zone, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'aumento del titolo alcolometrico per i prodotti vitivinicoli sopra specificati; Visto il regolamento CEE n. 1594/70 della commissione del 5 agosto 1970 relativo alle dichiarazioni, esecuzione e controllo delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione nel settore del vino; Visto il regolamento CEE n. 2287/87 della commissione del 30 luglio 1987, recante disposizioni per la concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti d'uva concentrati e di mosti d'uva concentrati rettificati, durante la campagna 1987-88; Attesa la necessità di determinare, ai sensi del comma 5 del citato art. 1, gli adempimenti da osservarsi ai fini della dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato; Decreta: Art. 1 Ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita che utilizzano o hanno utilizzato mosto concentrato rettificato nella campagna 1987-88, secondo le vigenti disposizioni in materia, l'aiuto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, è concesso nella misura di L. 3.300 per grado alcolico potenziale e per ettolitro di mosto d'uva concentrato rettificato ottenuto da uve raccolte in Italia. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 370/1987 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), introdotto dalla legge di conversione: "Art.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.