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LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480 - Normattiva

LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480 ultimo aggiornamento all'atto: 16/06/1997 --> Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. note: Entrata in vigore della legge: 27/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1997) (GU n.266 del 12-11-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4orig. 5 6 7 8 9 10 11 12 13orig. 14 15 16orig. 17 18 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-11-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Obbligo dell'iscrizione 1. L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della navigazione che:

  1. a)svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
  2. b)abbiano età inferiore ad anni 60;
  3. c)siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria;
  4. d)siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
  5. e)siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione. 2. Sono, altresì, iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b),
  6. c)e
  7. d)e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione". 2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 859/1965 reca: "Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea". - L'art. 732 del codice della navigazione è così formulato: "Art. 732 (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie: 1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili; 2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo; 3) personale addetto ai servizi complementari di bordo". - Gli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione, come sostituiti dalla legge n. 862/1980 e dal regolamento di attuazione di cui al D.M. 18 giugno 1981 (suppl. ord. G.U. n. 183 del 6 luglio 1981) disciplinano i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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