← Italia

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 480 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 480 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cli

cca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 480 ultimo aggiornamento all'atto: 28/01/1994 --> Modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati. note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-1993.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 1994, n. 63 (in G.U. 28/01/1994, n.22). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1994) (GU n.280 del 29-11-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-1-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in attesa del riordino del settore ed al fine di tutelare la salute pubblica, una disciplina transitoria dei requisiti per la produzione di emoderivati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente: "
  2. I centri di frazionamento di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere ((lo stabilimento idoneo a ricomprendere il ciclo completo di frazionamento e di produzione)) sul territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.".
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al riordino della materia. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.