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DECRETO 3 settembre 1997, n. 480 - Normattiva

DECRETO 3 settembre 1997, n. 480 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qu

i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DECRETO 3 settembre 1997, n. 480 Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei periti agrari. note: Entrata in vigore del decreto: 30-1-1998 (GU n.11 del 15-01-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 30-1-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'articolo 61 della legge 28 marzo 1968, n. 434, che prevede l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del Consiglio del collegio nazionale concernenti la determinazione della tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari, approvata con decreto ministeriale 15 maggio 1993, n. 372; Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei periti agrari nelle sedute del 24 ottobre 1992 e del 5 gennaio 1994; Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1

  1. L'articolo 25 del decreto ministeriale 15 maggio 1993, n. 372, è sostituito dal seguente: "Art. 25 (Computo delle vacazioni). -
  2. La vacazione corrisponde ad un periodo di tempo pari ad un'ora. Le frazioni di ora sono calcolate per intero.
  3. Nel calcolo delle vacazioni è compreso anche il tempo occorrente per recarsi sul luogo e relativo ritorno nonché il tempo inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista.
  4. Il numero delle vacazioni giornaliere si intende fissato in otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%.
  5. Il compenso per ogni vacazione è stabilito nella misura di L. 87.
  6. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di L. 103.
  7. Le vacazioni per collaboratori ed ausiliari sono stabilite in ragione di L. 55.000 ciascuna". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro per le politiche agricole Pinto Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 274 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Nota all'art. 1: - L'art. 25 del decreto ministeriale 15 maggio1993, n. 372, era il seguente: "Art.
  8. -
  9. La vacazione corrisponde ad un periodo di tempo pari ad un'ora. Le frazioni di ora sono calcolate per intero.
  10. Nel calcolo delle vacazioni è compreso anche il tempo occorrente per recarsi sul luogo e relativo ritorno, nonché il tempo inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista.
  11. Il numero delle vacazioni giornaliere si intende fissato in otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%.
  12. Il compenso per ogni vacazione è stabilito nella misura di L. 19.
  13. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di L. 32.
  14. Le vacazioni per collaboratori e ausiliari sono stabilite in ragione di L. 16.000 ciascuna". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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