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DECRETO 12 ottobre 1987, n. 482 - Normattiva

DECRETO 12 ottobre 1987, n. 482 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 12 ottobre 1987, n. 482 Modificazioni all'allegato B della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili. (GU n.278 del 27-11-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 12-12-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili; Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 669, di modificazione ed integrazione della legge 26 novembre 1973, n. 883; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 87/140/CEE del 6 febbraio 1987 che modifica l'allegato II della direttiva n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971, modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983; Considerato che l'allegato B della citata legge 26 novembre 1973, n. 883, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lane e/o peli, che non è sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato; che pertanto è opportuno autorizzare i laboratori, nei casi dubbi, ad applicare un tasso convenzionale unico; Considerato che al n. 28, dello stesso allegato non è necessario differenziare i vari tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi convenzionali devono quindi essere unificati; Considerato che al n. 38 dello stesso allegato relativo alla fibra "vetro tessile" il termine "filamento" deve essere soppresso in quanto tale fibra può presentarsi anche sotto forma non continua; Considerato che il provvedimento comunitario è stato notificato al Governo italiano in data 12 febbraio 1987; Visto l'art. 8 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, che modifica ed integra l'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883; Decreta: Art. 1 1. All'allegato B alla legge 26 novembre 1973, n. 883, modificato con l'art. 10 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni: nella colonna "Percentuali" in corrispondenza ai numeri 1, 2 e 3 relativamente alle fibre cardate in "lana e peli" e in "peli", all'indicazione percentuale 17 è apposta una nota di richiamo a pie pagina del seguente tenore: "

(1)Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato"; al n. 28 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge: "Poliammidica o nylon: fibra non continua 6,25 filamento 5,75"; al n. 38 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge: "Vetro tessile: di diametro medio superiore a 5 µm 2,00 di diametro medio pari o inferiore a 5 µm 3,00". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 12 ottobre 1987 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - Si riportano i numeri dell'allegato B (Tassi convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile) alla legge n. 883/1973 qui richiamati, come modificati dall'art. 1 del presente decreto: Numero delle fibre Fibre Percentuali 1 e 2 Lana e peli: fibre pettinate 18,25 fibre cardate 17,00
(1)3 Peli: fibre pettinate 18,25 fibre cardate 17,00
(1)Crine: fibre pettinate 16,00 fibre cardate 15,00 (Omissis) 28 Poliammidica o nylon: fibra non continua 6,25 filamento 5,75 (Omissis) 38 Vetro tessile: di diametro medio superiore a 5 um 2,00 di diametro medio pari o inferiore a 5 um 3,00
(1)Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato. - Il testo dell'art. 26 della legge n. 883/1973, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 669/1986, è il seguente: "Art. 26. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione, con proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonché alle eventuali direttive di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983". Nota all'art. 1: Il testo aggiornato dei numeri 1, 2, 3, 28 e 38 dell'allegato B alla legge n. 883/1973 è riportato nelle note alle premesse. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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