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LEGGE 26 novembre 1993, n. 482 - Normattiva

LEGGE 26 novembre 1993, n. 482 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 novembre 1993, n. 482 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/1998 --> Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari. note: Entrata in vigore della legge: 15-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998) (GU n.282 del 01-12-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. È autorizzato il comando presso i gruppi parlamentari, per lo svolgimento di attività connesse ai loro fini istituzionali, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel numero che sarà previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per il personale dei singoli gruppi, da apposite autonome determinazioni dei Presidenti delle due Camere del Parlamento e secondo le disposizioni del presente articolo.
  2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il personale dipende, dal Presidente della Camera in cui il gruppo è stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto con la consistenza numerica del personale del gruppo richiedente di cui al comma
  3. Il comando viene disposto con il consenso dell'interessato previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica.
  4. Il comando presso i gruppi parlamentari (( . . . )) non è cumulabile con aspettative o permessi sindacali e può cessare anticipatamente per restituzione all'Amministrazione di appartenenza.
  5. Il personale comandato non può conseguire promozioni se non per anzianità, né il comando può costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonché per la destinazione ad altre funzioni. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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