lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 483 ultimo aggiornamento all'atto: 27/01/1971 --> Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1971) (GU n.155 del 20-06-1962 - Suppl. Ordinario n. 2) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. Allegati Allegato Allegatoorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-1-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la, legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per i dirigenti di aziende industriali: l'accordo collettivo nazionale 15 maggio 1945 per l'aggiornamento del limite di retribuzione utile al fini dell'indennità di licenziamento, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e l'Associazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali; l'accordo collettivo nazionale 26 maggio 1946 per la modifica degli articoli 2, 5 e 6 del contratto collettivo nazionale 28 ottobre 1937; l'accordo collettivo nazionale 29 agosto 1946 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 19 novembre 1946 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 24 maggio 1947 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 6 settembre 1947 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 16 gennaio 1948 per la revisione del trattamento economico; il contratto collettivo nazionale 31 dicembre 1948; l'accordo collettivo nazionale 26 maggio 1950 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1951 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 31 maggio 1952 per l'elevazione del massimale di previdenza; l'accordo collettivo nazionale 30 settembre 1964 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 14 dicembre 1956 per l'istituzione della assistenza sanitaria; l'accordo collettivo nazionale 4 dicembre 1957 per la revisione del trattamento economico, tutti stipulati fra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali; l'accordo collettivo nazionale 30 giugno 1959 per la, revisione del trattamento economico: l'accordo collettivo nazionale 15 dicembre 1959 per la revisione del trattamento economico, entrambi stipulati fra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale "Intersind" e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali; Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 204, in data 29 settembre 1961, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai dirigenti di aziende industriali, il contratto collettivo nazionale 31 dicembre 1948 e gli accordi collettivi nazionali 15 maggio 1945, 26 maggio 1946, 29 agosto 1946, 19 novembre 1946, 24 maggio 1947, 6 settembre 1947, 16 gennaio 1948, 26 maggio 1950, 28 febbraio 1951, 31 maggio 1952, 30 settembre 1954, 14 dicembre 1956, 4 dicembre 1957, 30 giugno 1959, 15 dicembre 1959. Sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle imprese industriali.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.