lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 484 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 - sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996. note: Entrata in vigore del decreto: 4-10-1996 (GU n.220 del 19-09-1996 - Suppl. Ordinario n. 154) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Accordo medici medicina generale CAPO I - Principi generali art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 Capo II - Assistenza primaria art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 art. 32 art. 33 art. 34 art. 35 art. 36 art. 37 art. 38 art. 39 art. 40 art. 41 art. 42 art. 43 art. 44 art. 45 art. 46 art. 47 Capo III - Continuità assistenziale art. 48 art. 49 art. 50 art. 51 art. 52 art. 53 art. 54 art. 55 art. 56 art. 57 art. 58 art. 59 Capo IV - Attività territoriali programmate art. 60 art. 61 art. 62 Capo V - Emergenza sanitaria territoriale art. 63 art. 64 art. 65 art. 66 art. 67 art. 68 Capo VI - Gli accordi regionali art. 69 art. 70 art. 71 art. 72 art. 73 art. 74 Norme finali Norme transitorie Dichiarazioni a verbale Accordo medici medicina generale Allegato A Accordo medici medicina generale Allegato B Accordo medici medicina generale Allegato C Accordo medici medicina generale Allegato D Accordo medici medicina generale Allegato E Accordo medici medicina generale Allegato F Accordo medici medicina generale Allegato G art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 Accordo medici medicina generale Allegato H art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 Accordo medici medicina generale Allegato I Accordo medici medicina generale Allegato L Accordo medici medicina generale Allegato M Accordo medici medicina generale Allegato N art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 Norma finale Dichiarazioni a verbale Elenco Accordo medici medicina generale Accordo aggiuntivo Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-10-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; Visto l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale; Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica; Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte pubblica, nonché della sua integrazione; Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Preso atto che è stato stipulato, in data 25 gennaio 1996, un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici di medicina generale; Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996; Atteso che in data 6 giugno 1996 è stato stipulato un accordo aggiuntivo con il quale sono stati modificati, accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato, gli articoli 3, comma 1, secondo punto, lettera i), e 25, comma 7 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, stipulato il 25 gennaio 1996, come modificato dall'accordo integrativo stipulato il 6 giugno 1996. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanità Visto, il Guardiasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 7 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 48 delle legge n. 833/1978, istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al Êpersonale a rapporto convenzionalè. - Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.