clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1948, n. 485 ultimo aggiornamento all'atto: 22/04/1949 --> Aumento della tariffa per le conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1949) (GU n.117 del 21-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 7-5-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Articolo unico L'art. 98 del regolamento approvato con regio decreto 21 maggio 1903, n. 253, modificato dall'art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 459, è modificato come appresso: Art. 98. - La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche è stabilita nella misura seguente: L. 12 su linee fino a 3 chilometri; L. 24 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri; L. 36 su linee oltre i 25 chilometri. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.