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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1948, n. 485 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1948, n. 485 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1948, n. 485 ultimo aggiornamento all'atto: 22/04/1949 --> Aumento della tariffa per le conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1949) (GU n.117 del 21-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 7-5-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Articolo unico L'art. 98 del regolamento approvato con regio decreto 21 maggio 1903, n. 253, modificato dall'art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 459, è modificato come appresso: Art. 98. - La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche è stabilita nella misura seguente: L. 12 su linee fino a 3 chilometri; L. 24 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri; L. 36 su linee oltre i 25 chilometri. (

(1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 1 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 118. - FRASCA ----------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il D.P.R. 22 febbraio 1949, n. 146 ha disposto (con l'articolo unico) che "La tariffa, delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche, stabilita col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 485, è aumentata come segue dal 1 maggio 1949: L. 16 su linee fino a 3 chilometri; L. 32 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri; L. 47 su linee oltre i 25 chilometri. L'anzidetta tassa si applica per ogni conversazione della durata di tre minuti primi". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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