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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 485 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 485 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cl

icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 485 ultimo aggiornamento all'atto: 20/11/1996 --> Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche. note: Entrata in vigore del decreto: 21-9-1996.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (in G.U. 20/11/1996, n.272). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/1996) (GU n.222 del 21-09-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3orig. 4orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-9-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rendere meno gravosi per i bilanci delle società sportive gli effetti di recenti decisioni comunitarie sui trasferimenti degli atleti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica). -
  2. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
  3. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
  4. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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