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LEGGE 29 luglio 1949, n. 487 - Normattiva

LEGGE 29 luglio 1949, n. 487 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 luglio 1949, n. 487 Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste. (GU n.182 del 10-08-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-8-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia stato dichiarato dimissionario d'ufficio nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n.

  1. Al personale non di ruolo che sia stato licenziato nelle medesime condizioni si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n.
  2. Tali disposizioni non si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed in generale a coloro che fossero stati assunti precariamente per servizi o lavori non aventi carattere di continuità. Le domande di cui all'art. 1, comma quarto, ed all'art. 3, comma primo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, debbono essere presentate dal personale suddetto entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data di rimpatrio. Le domande già prodotte sono ritenute valide. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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