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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 487 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 487 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 487 Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma "acque principaliter" della parrocchia di San Fortunato in Peglio (Pesaro-Urbino) con la parrocchia di San Donnino nello stesso Comune. (GU n.156 del 22-06-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 7-7-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.

  1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1 novembre 1961, col quale è stata disposta l'unione perpetua nella forma "acque principaliter" della parrocchia di San Fortunato in Peglio (Pesaro-Urbino), con la parrocchia di San Donnino nello stesso Comune. Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n.
  2. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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