lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488 ultimo aggiornamento all'atto: 27/12/2006 --> Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006) (GU n.109 del 30-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLODELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1orig. 2orig. 3orig. 4 5orig. 6orig. 7 8 9 10 11orig. 12 13 14agg.2 agg.1 orig. 15 16orig. 17 18orig. 19 20agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 21agg.1 orig. 22orig. 23 24 25 TITOLO II FINANZIAMENTI 26 27 28orig. 29orig. 30 TITOLO III DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIEDI LAVORATORI 31orig. 32 33orig. TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE 34 35 36orig. 37 38 39 40orig. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI 41 42 Allegati Tabelle Tabelleagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-6-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 18 marzo 1968 n. 238, concernente nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.