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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. 488 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. 488 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. 488 Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile. (GU n.277 del 10-10-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 25-10-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N. 488. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, con la quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 29.000.000, un immobile di proprietà della signora Venturini Renata in Schneider, sito in Udine, via Toppo, San Daniele, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 10740, foglio 30, mappale 108/5 e 1150, da destinare a sede sociale della locale sezione provinciale. Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1979 Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 118 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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