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LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 - Normattiva

LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/2026 --> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2026) (GU n.302 del 27-12-1999 - Suppl. Ordinario n. 227) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 1 TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATACAPO IDISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI 2agg.1 orig. 3 4agg.1 orig. 5 CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 6agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8 9agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 10 11 12orig. 13 14 15 16orig. 17 18 TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESACAPO ISPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 19 20 21 22 23 24agg.2 agg.1 orig. 25 26agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 27agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 28orig. 29orig. CAPO II SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI 30agg.1 orig. 31 32 33 34 CAPO III INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE 35 36 37orig. 38agg.1 orig. 39orig. 40 41orig. 42orig. 43 44 45agg.1 orig. CAPO IV STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO 46 47 48orig. TITOLO IV INTERVENTI PER LO SVILUPPOCAPO IDISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIAE DELL'OCCUPAZIONE 49agg.1 orig. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 60orig. 61 62agg.1 orig. 63orig. 64 CAPO II DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE 65 66 67 TITOLO V NORME FINALI 68orig. 69 70 71 Allegati Allegato A Allegato A Tabelle Tabelleagg.2 agg.1 orig. Prospetto Prospetto Bilancio Bilancio Tabelle Tabelle(parte 1) Tabelle(parte 2) Allegato n. 1 Allegato n. 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2000 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Risultati differenziali).

  1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario
  2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.
  3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-
  5. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo. sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria. AVVERTENZA: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 2000 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
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Giurisprudenza su questa norma (41)

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