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LEGGE 4 luglio 1959, n. 489 - Normattiva

LEGGE 4 luglio 1959, n. 489 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 luglio 1959, n. 489 Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza. (GU n.173 del 21-07-1959) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 5-8-1959 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è sostituito dal seguente: "Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo. Il sindaco, e l'assessore da lui delegato per materia, può autorizzare, per comprovata assoluta necessità, su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 2, il titolare della licenza a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare ovvero, in mancanza o nella provata impossibilità, e per un periodo non superiore a sei mesi, da altra persona designata dal titolare medesimo. Il rappresentante assume verso la pubblica amministrazione gli stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidalmente con esso. Ai fini del presente articolo s'intendono per familiari i discendenti, i collaterali fino al quarto grado, il coniuge e gli ascendenti. La licenza non è trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccota ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osseivarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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