lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 489 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma. (GU n.205 del 12-08-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-8-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;. Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Dopo l'art. 169 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di un centro di calcolo interfacoltà. TITOLO XV Centro di calcolo interfacoltà Art. 170 Il centro di calcolo interfacoltà ha il fine di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca dell'Università di Roma, nonché di eventuali altri istituti universitari statali dell'area romana, i mezzi di calcolo elettronico di cui esso dispone. Art. 171. - Mediante apposite convenzioni, il centro può fornire prestazioni a pagamento su commissione di pubbliche amministrazioni e di privati. Art. 172. - Sono organi direttivi del centro:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.