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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 489 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 489 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 489 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma. (GU n.205 del 12-08-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-8-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;. Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Dopo l'art. 169 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di un centro di calcolo interfacoltà. TITOLO XV Centro di calcolo interfacoltà Art. 170 Il centro di calcolo interfacoltà ha il fine di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca dell'Università di Roma, nonché di eventuali altri istituti universitari statali dell'area romana, i mezzi di calcolo elettronico di cui esso dispone. Art. 171. - Mediante apposite convenzioni, il centro può fornire prestazioni a pagamento su commissione di pubbliche amministrazioni e di privati. Art. 172. - Sono organi direttivi del centro:

  1. a)il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti delle facoltà che intendono avvalersi del centro, nominati dalle facoltà stesse in numero di uno per ciascuna di esse;
  2. b)il direttore del centro, nominato dal rettore su designazione del consiglio direttivo. Art. 173. - Il consiglio direttivo dura in carica un triennio accademico. Il presidente del consiglio direttivo è nominato dal rettore su designazione del consiglio stesso. Art. 174 - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 102. - GRECO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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