lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1975, n. 489 Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena. (GU n.275 del 16-10-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 31-10-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 76, relativo alla scuola per terapisti della riabilitazione, è abrogato e sostituito dal seguente: La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni accademici. Il primo anno consiste in lezioni teoriche, seminari ed esercitazioni su materie propedeutiche e tecniche. Il secondo anno comprende insegnamento teorico, dimostrazioni ed esercitazioni. Il terzo anno è destinato al tirocinio pratico ed alla preparazione della tesi. Le materie di insegnamento del primo anno sono comuni a tutti gli iscritti. Le materie del secondo anno ed il tirocinio del terzo anno sono qualificanti dell'indirizzo del corso di studio prescelto. Il tirocinio pratico e la preparazione della tesi sono effettuati secondo le norme dell'art. 81. La frequenza alle lezioni teoriche e pratiche ed al tirocinio è obbligatoria. Il diploma è differenziato nelle otto branche previste dall'art. 75. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 30 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.