← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1979, n. 489 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1979, n. 489 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1979, n. 489 Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile. (GU n.277 del 10-10-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 25-10-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N. 489. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 21.000.000, un appartamento di proprietà del sig. Cocilio Paolo, sito in Torino, corso Vittorio Emanuele, 63, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 15193, foglio 194, mappale 57 sub 13, da destinare ad ampliamento della sede sociale di Torino. Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1979 Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 119 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.