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LEGGE 9 febbraio 1979, n. 49 - Normattiva

LEGGE 9 febbraio 1979, n. 49 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 febbraio 1979, n. 49 ultimo aggiornamento all'atto: 04/01/1982 --> Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1982) (GU n.49 del 19-02-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2agg.2 agg.1 orig. 3 4orig. 5 6 7 8 9orig. 10 11 12 13 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-1-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al fine di accrescere la produttività aziendale, è autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1 febbraio 1978, di un compenso denominato "premio di produzione" a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresì, a decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti nelle tabelle A e B citate nel medesimo articolo 28.(

(3)) ----------- AGGIORNAMENTO
(3)La L. 22 dicembre 1981, n.797 ha disposto (con l'art.33) che:" Le misure individuali mensili lorde del premio di produzione previsto dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, da assoggettare alle normali ritenute assistenziali ed erariali, vengono stabilite elevando del 40,09 per cento quelle individuali mensili nette determinate per l'anno 1981." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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