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LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49 - Normattiva

LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2020 --> Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020) (GU n.55 del 05-03-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONEE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE 1agg.1 orig. 2orig. 3agg.1 orig. 4agg.2 agg.1 orig. 5agg.1 orig. 6agg.1 orig. 7agg.1 orig. 8agg.1 orig. 9agg.1 orig. 10orig. 11orig. 12agg.1 orig. 13orig. Titolo II ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER GLI INTERVENTI ASALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE 14agg.2 agg.1 orig. 15orig. 16agg.1 orig. 17agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 18agg.1 orig. 19orig. Titolo III FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI 20orig. 21orig. 22 23orig. 24 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-4-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper. 2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

  1. a)siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. b)siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci. 4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi: 1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi((...)) . 2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. 5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:
  3. a)alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
  4. b)all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4. 6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge.

(1)--------------- AGGIORNAMENTO
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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