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DECRETO 27 gennaio 1988, n. 49 - Normattiva

DECRETO 27 gennaio 1988, n. 49 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 27 gennaio 1988, n. 49 Norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata delle carni fresche refrigerate. note: Entrata in vigore del decreto: 16/03/1988 (GU n.50 del 01-03-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-3-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che concerne in particolare l'autorizzazione della produzione e del commercio di alimenti che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento d'esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente in particolare la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei conigli allevati e della selvaggina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio delle carni di volatili; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965), recante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 12 agosto 1987, n. 396 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1987); Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973), come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 agosto 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987), concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con sostanze alimentari o con oggetti d'uso personale; Vista la direttiva 83/90/CEE del 7 febbraio 1983, che concerne la disciplina dei problemi igienico-sanitari degli scambi intracomunitari di carni fresche ed include, fra queste ultime, anche quelle confezionate "sotto vuoto" o "in atmosfera modificata"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale; Constatata la crescente, positiva diffusione delle moderne tecniche di conservazione degli alimenti in atmosfera modificata; Considerato che l'applicazione alle carni fresche del sistema di confezionamento in atmosfera modificata, inibendo o limitando lo sviluppo della flora microbica e l'attività enzimatica, contribuisce ad una migliore conservazione del prodotto; Ritenuto, quindi, opportuno consentire, a determinate condizioni, il trattamento in atmosfera modificata, ai fini del confezionamento, delle carni fresche in genere; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art. 1 1. È consentito il trattamento con "atmosfera modificata" nel confezionamento delle carni fresche, preventivamente refrigerate secondo le più moderne tecniche di raffreddamento veloce, appartenenti agli animali domestici delle specie bovina (compresi i bufali), equina, ovina, suina e caprina, nonché ai volatili da cortile, ai conigli ed alla selvaggina allevata e provenienti da macellazione non anteriore a sette giorni. 2. Le confezioni di carni fresche trattate ai sensi del comma 1 devono essere presentate in unità di vendita di peso non inferiore a 100 grammi. 3. L'atmosfera modificata di cui al comma 1 è costituita da anidride carbonica, ossigeno, azoto e loro miscele. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è il seguente: "Art. 7. - Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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