← Italia

LEGGE 20 gennaio 1994, n. 49 - Normattiva

LEGGE 20 gennaio 1994, n. 49 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 gennaio 1994, n. 49 Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato. note: Entrata in vigore della legge: 26/1/1994 (GU n.19 del 25-01-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 26-1-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. L'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è abrogato.
  2. Il primo comma dell'articolo 93 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, è abrogato.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913, debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 89/1913 reca "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili". Il testo del relativo art. 6, abrogato dalla presente legge, era il seguente: "Art.
  4. - Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto reale, previo il parere del consiglio notarile e della corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità. Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro. L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaro, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno essere depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari. Egli non potrà prestare il proprio Ministero fuori dell'isola, del comune o della frazione di comune assegnatagli. Il decreto reale determina le condizioni relative all'esercizio". - Il testo dell'art. 93 del R.D. n. 1326/1914 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art.
  5. - Continuano a far parte del collegio, ma non possono intervenire alle adunanze, i notari sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio, finchè durino la sospensione, la inabilitazione o la interdizione. Le adunanze si terranno nella sede che ogni collegio ha l'obbligo di provvedere per le riunioni e per l'ufficio del consiglio notarile. La prima adunanza che si deve tenere per la costituzione del consiglio e le altre, che, nei casi previsti dalla stessa legge, sono convocate e dirette dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, hanno luogo in una delle sale del tribunale civile.". Il primo comma del predetto art. 93, abrogato dalla presente legge, era così formulato: "Fanno parte del collegio ed hanno diritto d'intervenire alle adunanze anche coloro che, quantunque non rivestano la qualità di notaro, sono autorizzati ad esercitarne temporaneamente le funzioni, giusta il disposto dell'art. 6 della legge". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.