i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 12 novembre 2001, n. 490 Regolamento in materia di premio per il fermo definitivo dell'attività di pesca. (GU n.87 del 13-04-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-4-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Visto l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 30 dicembre 1999 che stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni del regolamento (CE) n. 2468/98 continuano ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 gennaio 1998, n. 36, regolamento recante nuove norme per l'attuazione della misura arresto definitivo dell'attività di pesca prevista dallo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP) 1994/1999; Visto il punto 6 della circolare esplicativa del Ministro per le politiche agricole 11 giugno 1998, n. 601229, che disciplina la fase transitoria per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 36/1998; Ritenuto necessario, per perseguire gli obiettivi di semplificazione e speditezza dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, dare continuità all'azione di omogeneizzazione delle norme nazionali di attuazione dei regolamenti comunitari in materia di fermo definitivo; Considerato che la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca e la conseguente realizzazione del ritiro definitivo della nave al fine di ottenere l'erogazione del premio costituisce preminente interesse del proprietario, mentre quello dell'Amministrazione è rappresentato dall'esigenza di dare speditezza alla realizzazione del programma di ritiri formulato secondo le disponibilità finanziarie messe a disposizione dallo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) e dal CIPE; Considerato che con la riconsegna della licenza di pesca, o dell'autorizzazione provvisoria, la nave non può più esercitare l'attività di pesca; Ritenuto opportuno garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati dalla politica strutturale e segnatamente una corretta e tempestiva riduzione dello sforzo di pesca; Ritenuto, altresì, opportuno evitare che per i ritiri di navi, avvenuti nel rispetto della normativa comunitaria, la mancata erogazione dei premi per inosservanza dei termini di ritiro e di presentazione della domanda di liquidazione possa determinare legittime richieste, da parte degli interessati, finalizzate al rilascio di nulla osta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, per il rientro in flotta di navi con le stesse caratteristiche di quelle ritirate; Ritenuto necessario emanare nuove norme di applicazione dei regolamenti comunitari sopracitati in materia di arresto definitivo dell'attività di pesca allo scopo di perseguire obiettivi di maggiore semplificazione e speditezza dell'attività amministrativa e rendere la stessa più aderente alla disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che nella seduta dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 120/2001 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001; Considerato che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65770 del 10 luglio 2001 ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento relative allo SFOP 1994/1999 all'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea al 20 novembre 2001; Ritenuto, pertanto, necessario adeguare le disposizioni contenute nello schema di regolamento sottoposto al parere del Consiglio di Stato al termine di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento fissato al 20 novembre 2001 con la predetta circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65770/2001; Vista la comunicazione n. 2470 del 31 ottobre 2001 al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota del 5 novembre 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.