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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 491 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 491 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di prob

lemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 491 ultimo aggiornamento all'atto: 19/12/1952 --> Disposizioni per la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1952) (GU n.141 del 24-06-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-1-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339; Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 Agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339 è sostituito il seguente: "Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato fino al 31 dicembre 1950, a disporre l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, secondo quanto è stabilito dal successivo art. 3".

(1)(
(2)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 29 maggio 1951, n. 444 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952." --------------- AGGIORNAMENTO
(2)La L. 29 novembre 1952, n. 1995 ha disposto (con l'articolo unico) l'ulteriore proroga al 30 giugno 1953 dei termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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