cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 maggio 1955, n. 491 Modificazioni agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. (GU n.143 del 23-06-1955) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-7-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE-DELLA REPUBBLICA - PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente: "Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente speltanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. "Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta a scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda. "La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti. "Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.