LEGGE 12 dicembre 1992, n. 492 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 12 dicembre 1992, n. 492 Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti. note: Entrata in vigore della legge: 8/1/1993 (GU n.302 del 24-12-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-1-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Nell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trasferimenti)", e i commi quarto e quinto sono abrogati. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". I commi quarto e quinto dell'art. 42 della sopracitata legge n. 354/75 così recitavano: "
- Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
- Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili.". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi