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LEGGE 30 giugno 1954, n. 493 - Normattiva

LEGGE 30 giugno 1954, n. 493 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 giugno 1954, n. 493 Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (GU n.167 del 24-07-1954) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-8-1954 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni volte a promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola e zootecnica, è autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

  1. a)a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura o che inquadrino categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari compiti che lo stesso Ministero può affidare a detti enti ed associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale ai contadini nonché per la dimostrazione pratica di coltura e di allevamento;
  2. b)a concedere contributi agli enti ed alle istituzioni di cui alla lettera a), per lo svolgimento di lotte fitosanitarie nonché per studi e ricerche - anche sperimentali - per il migliore indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta;
  3. c)a concedere, sempre agli enti ed istituzioni di cui alla lettera a), contributi per l'attuazione di iniziative connesse coi miglioramenti di determinate produzioni e di pratiche agricole;
  4. d)a concedere borse di studio e sussidi presso istituzioni tecniche e scientifiche operanti nel campo dell'agricoltura in Italia e all'estero. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.